Comune di Arcugnano

CARTA IDENTITA' PER MINORI

Carta d'identità per minori

 

Il Ministero per gli Affari Esteri,  con nota n. 4513 del 05/03/2012, ha comunicato che, a decorrere dal 26/06/2012, i minori potranno viaggiare all'estero solo se titolari di un documento individuale. A partire da questa data i minori che siano solamente iscritti nel passaporto dei genitori, non avranno titolo per espatriare. Pertanto tali minorenni (oltre a quelli privi di qualsiasi documento di viaggio) dovranno essere dotati dai propri genitori, o da chi ne eserciti la potestà genitoriale, di un autonomo documento individuale valido per l'espatrio: la carta d'identità per minori (limitatamente ai viaggi all'interno della unione europea o nei paesi per cui vigono appositi accordi bilaterali, l'elenco dei quali e' consultabile al seguente indirizzo http://www.poliziadistato.it ) o il passaporto per minori. Per avere informazioni complete sulle modalità di rilascio del passaporto, visitare la pagina internet della polizia di stato al seguente indirizzo http://poliziadistato.it/articolo/view/191/

 

Ai sensi del Decreto Legge n. 70 del 13 maggio 2011 è quindi possibile ottenere il rilascio della carta di identità anche per i minori da 0 a 14 anni. Il rilascio è immediato.

 

Il decreto stabilisce, inoltre, una durata variabile del documento in rapporto alle fasce d'età:

 

  • validità di 3 anni per i minori di 3 anni;
  • validità di 5 anni per la fascia di età dai 3 ai 17 anni;
  • validità di 10 anni dai 18 anni.

 

A decorrere dal 10 febbraio 2012, ai sensi del Decreto-Legge n. 5 del 09/02/2012, "La carta d'identità viene rilasciata o rinnovata con validità fino alla data, corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare, immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento medesimo". Ciò significa che le carte d'identità emesse dal 10/02/2012 non varranno solamente tre (o cinque o dieci) anni, bensì tre (o cinque o dieci) anni più il tempo che resta per arrivare alla data di nascita del titolare.
La Circolare 15 del 26 maggio 2011 del Ministero degli Interni chiarisce alcuni elementi:

 

  • al fine del rilascio ai minori della carta d'identità valida per l'espatrio, è necessario l'assenso di entrambi i genitori o di chi ne fa le veci (espresso direttamente allo sportello all’atto della richiesta e sulla modulistica già predisposta).
  • La carta di identità del minore deve riportare la firma del titolare che abbia già compiuto 12 anni, analogamente al passaporto, fermo restando che tale firma sarà omessa in tutti i casi di impossibilità a sottoscrivere;
  • per il minore di 14 anni, l'uso della carta d'identità ai fini dell'espatrio è "subordinato alla condizione che il minore viaggi in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato - su una dichiarazione rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione, convalidata dalla questura o dalle autorità consolari - il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui il minore medesimo è affidato, analogamente a quanto previsto per il cd. lasciapassare ed il passaporto";
  • suggerisce ai genitori di munirsi, per agevolare il passaggio delle frontiere,  "di documentazione idonea a comprovare la titolarità della potestà sul minore (es. certificato di nascita con indicazione di paternità e maternità)". A tal fine l'art. 40 del decreto-legge n. 1/2012 precisa anche che "la carta d'identità valida per l'espatrio rilasciata ai minori di età inferiore agli anni quattordici può riportare, a richiesta, il nome dei genitori o di chi ne fa le veci";
  • chiarisce infine che "le nuove disposizioni relative al rilascio e alla durata di validità del documento ai minori si applicano anche alle carte d'identità non valide per l'espatrio, rilasciate ai cittadini stranieri."

 

Come fare

 

Il minore deve presentarsi accompagnato da entrambi i genitori (muniti di proprio documento di identità) o, in alternativa, può essere accompagnato da un solo genitore, purché questi esibisca allo sportello la dichiarazione di assenso all’espatrio dell’altro genitore, corredata dalla fotocopia della carta d’identità del medesimo.

 

La documentazione da portare è la seguente:

 

  • tre fotografie identiche e recenti, formato tessera, mm. 35 x 45, scattate da non più di sei mesi (con gli occhi aperti, per i più piccini);
  • la vecchia carta di identità, se già in possesso;
  • €  5,42 per il costo del documento;

 

Chi deve rifare la carta d'identità in seguito a furto o smarrimento, deve presentare anche la denuncia (in originale)  resa davanti alle forze dell'ordine (Carabinieri, Polizia,etc).

 

Chi deve rifare la carta di identità in seguito a deterioramento, deve presentare quello che resta della carta d'identità rovinata (sempre che siano ancora visibili i dati identificativi uniti alla fotografia) o altrimenti la denuncia (in originale) di erronea distruzione della stessa, resa davanti alle Forze dell'Ordine (Carabinieri, Polizia, etc.).

cittadini minorenni extracomunitari devono presentarsi allo sportello, accompagnati da un genitore o da chi ne fa le veci, muniti di passaporto valido e di permesso o carta di soggiorno in regola o, se privi, con le ricevute del kit postale. Se scaduto, con il permesso stesso e con la ricevuta della Questura o dell'Ufficio Postale che attesta la richiesta di rinnovo. Tutti i predetti documenti devono essere esibiti in originale.

cittadini minorenni della comunità europea devono presentarsi allo sportello accompagnati da un genitore o da chi ne fa le veci con la documentazione sopra richiesta, muniti di passaporto valido o documento equivalente. Tutti i predetti documenti devono essere esibiti in originale.

cittadini italiani minorenni residenti all'estero, quali iscritti all'AIRE, possono chiedere il rilascio o il rinnovo della carta d'identità,  con le modalità di cui sopra, presso:
- il Consolato italiano di riferimento;
- il Comune di iscrizione AIRE, muniti della carta di identità italiana in prossimità di scadenza, se residenti in un paese della Comunità Europea (UE) o di passaporto italiano in corso di validità o di passaporto estero in corso di validità più attestazione consolare di possesso della cittadinanza italiana, se residenti in paesi extra UE. Tutti i predetti documenti devono essere esibiti in originale.

Dove

-      Ufficio Anagrafe, piazza Mariano Rumor n. 15, piano terra tel. 0444/ 246217 -  fax 0444/ 24720

Quando

Martedì 9.00 – 12.30 ---
Mercoledì 9.00 – 12.30 ---
Giovedì 9.00 – 12.30 16.00 – 18.00
Sabato 9.00 - 12.00 ---

 

NOTE
Il Ministero degli Esteri informa che la normativa sui viaggi all'estero dei minori varia in funzione delle disposizioni nazionali. Si consiglia pertanto di assumere informazioni aggiornate presso le Ambasciate o i Consolati del paese straniero di destinazione, accreditati in Italia, o presso la locale Questura.
Consultare anche il sito del Ministero Affari Esteri:   
www.viaggiaresicuri.it

 

Tutti i Paesi dell'Unione Europea riconoscono la validità della carta d'identità come documento equipollente al passaporto. E' possibile consultare un elenco dei Paesi non appartenenti all'Unione Europea che riconoscono comunque la carta d'identità come documento equivalente al passaporto, consultando il sito della Polizia di Stato all'indirizzo internet http://www.poliziadistato.it
Si fa in ogni modo presente, che le informazioni al riguardo potrebbero subire improvvise modificazioni non comunicate tempestivamente dalle Autorità straniere. Si consiglia, pertanto, di assumere informazioni aggiornate presso le Ambasciate o i Consolati del paese straniero di destinazione, accreditati in Italia, o presso la locale Questura.